Pubblichiamo di seguito la parte essenziale della lettera che l’Ombudsman delle banche svizzere ha spedito a qualche cliente del Credit Suisse nel corso dell’estate.
Nelle nostre sottolineature trovate i passaggi che danno speranza a coloro che, rimasti fuori da un accordo stragiudiziale, volessero rivolgersiai tribunali.
Zurigo giugno 2009
Credit Suisse / Lehman Brothers
Egregio signore
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Nonostante svariate richieste da parte mia, la banca non e stata purtroppo in grado di fornirmi i dati dei clienti a cui e stata sottoposta un’offerta o che l’hanno già accettata.
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Dalla dichiarazione di fallimento di Lehman Brothers, i miei collaboratori ed io abbiamo discusso intensamente la questione con Credit Suisse cercando possibili soluzioni. La banca ha quindi sottoposto a numerosi clienti un’offerta d’indennizzo di cui, in una prima fase da ottobre 2008, hanno beneficiato i clienti che avevano depositato presso la banca un patrimonio complessivo fino a CHF 500 000 con una concentrazione di titoli Lehman di oltre il 50%. A marzo 2009 Credit Suisse si e dichiarata disposta a procedere a una nuova valutazione: come in precedenza, soltanto i clienti con un patrimonio complessivo presso la Banca pari a massimo CHF 500 000 hanno ricevuto un’offerta. Tuttavia, la banca proponeva ora un indennizzo del 50-70% ai clienti la cui concentrazione in titoli Lehman al giorno di riferimento 31 agosto 2008 ammontava a oltre il 20% (anziché il precedente 50%).
Ho accolto con favore questa decisione e ritengo che le soluzioni raggiunte siano state in numerosi casi adeguate. Ciononostante, a differenza della banca, dopo aver analizzato i singoli dossier, sono giunto alla conclusione che in non pochi casi potrebbero sussistere motivi per ritenere che la banca abbia fornito una consulenza scorretta, fatto che giustificherebbe un indennizzo (più elevato), in particolare nel caso di clienti senza esperienza in materia di investimenti e in cui la banca ha proposto l’acquisto dei prodotto senza essere stata sollecitata dal cliente. Con investitore senza esperienza (che preferisco definire “risparmiatore in senso stretto”) intendo il cliente che da la massima priorità alla sicurezza del proprio capitale e che non ha alcuna esperienza nelle operazioni in titoli. Un simile cliente non si aspetta che la banca gli proponga prodotti speciali e di norma non si informa di propria iniziativa su possibili alternative d’investimento. Il “risparmiatore in senso stretto” deposita il denaro sul conto della “sua” banca ed eventualmente investe anche in obbligazioni di cassa o depositi a termine della sua banca. Pertanto, sono dell’avviso che la banca è tenuta ad informare un simile cliente in modo approfondito sui rischi e sulle caratteristiche particolari dei prodotti consigliati. In base ai dossier da me analizzati e tuttavia emerso che ciò non e avvenuto in tutti i casi.
Inoltre, sono dell’opinione che le regole per evitare un accumulo di rischi debbano essere osservate anche dalla banca. Se nella consulenza fornita a un cliente la banca viola tali regole, è possibile giustificare un obbligo di risarcimento anche a livello giuridico.
Credit Suisse respinge i criteri da me ritenuti importanti definendo la propria decisione definitiva e ribadendo le interpretazioni seguenti:
• in nessun caso -e stata fornita una consulenza scorretta; ..
• in tutti i casi sono stati illustrati in modo completo e conforme alla legge i rischi e le caratteristiche particolari dei prodotti acquistati dai clienti;
• la responsabilità di evitare l’accumulo di rischi compete unicamente al cliente;
• le offerte di indennizzo avvengono per motivi di correntezza e non implicano alcun riconoscimento di un obbligo legale.
La banca ha confermato di aver sottoposto un’offerta per motivi di correntezza a tutti i clienti che soddisfano le condizioni stabilite dalla banca stessa. La banca non sottoporrà ulteriori offerte né e disposta ad aumentare l’importo delle offerte attuali. Una deroga a tale approccio è possibile soltanto nel caso in cui il cliente dimostri che la perdita conseguita con i titoli di Lehman Brothers abbia causato una situazione d’emergenza finanziaria, ossia soltanto in casi di difficoltà gravi.
Quali siano esattamente i criteri per un caso di “difficoltà grave” non mi e dato sapere: le circostanze sono determinate caso per caso e la decisione definitiva spetta alla banca.
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Qualora rifiuti l’offerta della banca e non possa giustificare un caso grave, dovrà interpellare un giudice se ritiene fermamente che la banca sia tenuta, da un punto di vista giuridico, a corrisponderle un indennizzo più elevato. In questo modo la domanda sarà chiarita in modo vincolante per tutte le parti. Tuttavia, le consiglio di rivolgersi a un avvocato specializzato prima di intraprendere una tale azione, poiché un procedimento giuridico é connesso a costi consistenti e a notevoli insicurezze sull’esito.
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L’insolvenza di “Lehman Brothers” e stato il caso più rilevante di cui si sia occupato l’ufficio dell’Ombudsman. In questa occasione oltre 2000 persone si sono rivolte in un modo o nell’altro all’Ombudsman in ricerca di aiuto. Quale mediatore neutrale, il mio contributo può essere tuttavia soltanto limitato. Il fatto di essere riusciti a spingere la banca a migliorare la sua offerta originale, anche se ciò non e stato soddisfacente per tutti i clienti, può essere considerato un successo parziale.
Cordiali saluti
Hanspeter Häni
Ombudsman