Art. 26 del modello di convenzione OCSE; di che si tratta?
L’accettazione da parte della Svizzera dell’art. 26 del modello di convenzione OCSE agita il dibattito sul segreto bancario.
Nello spirito di questo blog, cerchiamo di spiegare in modo semplice ma rigoroso di cosa si tratta.
L’OCSE, cioè l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese OECE) è un’organizzazione internazionale di Stati sovrani sorta dopo la seconda guerra mondiale con lo scopo di gestire gli aiuti americani alla ricostruzione (il cosiddetto Piano Marshall).
Con il passare degli anni, l’OCSE ha assunto nuovi compiti e si è allargata dapprima agli USA e al Canadà e più recentemente ad alcuni paesi del ex blocco comunista.
Il suo scopo principale è l’integrazione e la cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori paesi dell’ Occidente.
Nel quadro dei suoi nuovi compiti, l’OCSE ha promulgato alcuni modelli di convenzione internazionale, che gli Stati possono adottare qualora decidano di disciplinare una determinata materia transfrontaliera.
Questi modelli non sono dei testi di legge e non hanno nessun valore giuridico fino a quando gli Stati non decidono di servirsene per regolare i loro scambi.
L’utilizzazione da parte di un gran numero di Stati dei modelli di convenzione preconfezionati dall’OCSE, facilta la pratica quotidiana degli amministratori. Costoro potranno infatti trovare esempi e spiegazioni (dottrina) uniformi e abbondanti.
La standardizzazione è sempre efficace; è la ragione per la quale si parla di STANDARD OCSE.
Fra i modelli di convenzione preconfezionati dall’OCSE c’è anche la famosa OECD model tax convention on Income and on Capital, detta anche Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, oppure Modello di Convenzione Fiscale OCSE.
Questo modello di convenzione internazionale è stato adottato da numerosi Stati in 3′000 trattati internazionali, per disciplinare i rapporti fiscali dei cittadini che posseggono capitali o acquisiscono redditi in più nazioni.
All’articolo 26, il modello di convenzione OCSE disciplina lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti; di fatto lo Stato di un cittadino contribuente potrà chiedere all’autorità fiscale di un altro Stato se questo cittadino non possegga anche in questo Stato beni patrimoniali, magari non menzionati nella dichiarazione dei redditi.
Certo uno Stato non potrà semplicemente spedire in blocco agli altri Stati contraenti la lista di tutti i suoi soggetti fiscali (la cosiddetta fishin expedition, cioè la pesca indisciminata di informazioni), ma dovrà disporre di elementi concreti rigurdanti l’esistenza di possibili beni all’estero.
Non bisogna però farsi troppe illusioni; l’esperienza insegna che tali limitazioni generali sono difficilmente applicabili, e che di conseguenza lo Stato richiesto risponde quasi automaticamente alle domande d’informazione delle autorità fiscali dello Stato richiedente.
Finora Svizzera, Austria, Belgio e Lussemburgo avevano contrapposto una riserva contro questo articolo, dichiarando di non volerlo applicabile poichè incompatibile con il loro diritto interno.
A partire dal mese di marzo di quest’anno si sono tuttavia impegnati a ritirare questa riserva.
Il Consiglio federale (governo) – nella fretta di uscire dalla lista grigia dei Paesi non collaborativi, e senza nessuna delega nè parlamentare nè popolare – si è arrogato il diritto di affermare che d’ora in poi anche la Svizzera applicherà l’art. 26 del modello di convezione OCSE .
Per fare digerire ai cittadini questo cambiamento epocale, governo e varie associazioni continuano a ripetere, con grossi mezzi propagandistici, che non cambierà nulla.
Non siamo di questo parere.
Finora, la divisione un po’ manichea fra frode fiscale, che permetteva lo scambio d’informazioni, e elusione fiscale, che non lo permetteva, apriva le porte soltanto al giudice penale.
La frode fiscale (cioè la sottrazione fiscale tramite l’allestimento di documentazione e di contabilità falsi), essendo un reato penale, costringeva la Svizzera a prestare assistenza a Stati esteri richiedenti.
Con l’adozione dell’art. 26 del modello OCSE, che prevede lo scambio di informazioni anche quando un cittadino ha semplicemente omesso di dichiarare una parte dei suoi redditi o dei suoi capitali (senza mettere in piedi raggiri truffaldini), anche l’autorità fiscale estera (e non più soltanto il giudice penale) potrà bussare alle porte delle banche svizzere (tramite il fisco svizzero).
Una piccola differenza dalle grandi conseguenze.
Infatti il diritto penale vieta l’interpretazione estensiva o per analogia dei concetti giuridici, ciò che al contrario permette il diritto amministrativo.
Per questa ragione, riteniamo che le garanzie del cittadino di sottoporre a un giudice il suo caso personale (prima di spedire i suoi dati patrimoniali all’estero) resteranno sulla carta.
È la critica che abbiamo espresso in un articolo divulgativo.