Che fare con i capitali scudati?

2010 febbraio 8

Molti cittadini italiani che hanno approfittato del generoso scudo fiscale offerto da Tremonti si chiedono cosa fare dei capitali scudati. Non sempre si ritrovano a loro agio nelle banche italiane dove l’abitudine al private banking non è consolidata.

Inoltre le regole interne delle banche italiane sono una nebulosa indecifrabile. Recenti vicende giudiziarie hanno dimostrato che la sorveglianza bancaria non è efficace; ogni banca può  aggiungere indisturbata qualche euro di tassa su ognuno dei conti correnti allo scopo di distrarli a suo piacimento (cf. la vicenda BNL/Antonveneta). Neppure la storia dei bond argentini travasati nei conti dei clienti come immondizia è stata dimenticata.

Infine persiste la paura che lo Stato colabrodo italiano si inventi qualche nuova tassa “patrimoniale secca” oppure “una tantum”.

Nella ricerca di un’ottimizzazione fiscale legale, si affacciano dunque soluzioni molto interessanti basate sul meccanismo dell’assicurazione. In molti Stati le assicurazioni sulla vita godono di privilegi fiscali allo scopo di favorire chi cerca di costituire la propria rendita pensionistica. Questi privilegi fiscali approfittano ovviamente solo a chi ha dichiarato la polizza assicurativa.

Per questo si stanno moltiplicando i prodotti di “assicurazioni sulla vita strutturate” o di “assicurazione mantello”: i titolari di patrimoni scudati trasportano le loro azioni o obbligazioni e  la loro liquidità sotto un mantello assuicurativo e approfittano delle riduzioni fiscali.

Molte assicurazioni si stanno mobilitando per vendere i loro prodotti a questa clientela apparsa improvvisamente.

Proprio per questo occorre pianificare bene l’investimento: l’assicurato deve farsi presentare numerose offerte, e appoggiarsi con calma su una consulenza giuridica e fiscale approfondita. Non si può infatti dimenticare che l’assicurazione vive e guadagna sull’opacità e sulla paura.

Anche gli Svizzeri comprano indirizzi rubati. Perchè si lamentano dei tedeschi?

2010 febbraio 5

Dopo il furto di liste di clienti francesi dalla succursale di Ginevra della HSBC, ecco che i servizi segreti tedeschi si apprestano a comperare i dati rubati all’UBS di Zurigo e ad altre banche.

Il Consiglio federale e l’Associazione Svizzera dei Banchieri hanno gridato allo scandalo e hanno minacciato di congelare le trattative con la Germania sul nuovo accordo di doppia imposizione.

Ci si può chiedere se siano smemorati.

Dimenticano che anche le autorità fiscali svizzere hanno acquisito dai medesimi servizi segreti germanici i dati rubati alle banche del principato del Liechtenstein per attaccare i cittadini svizzeri con patrimoni in nero.

Del resto anche in Svizzera il dibattito sulla possibilità di utilizzare prove illegali non è chiuso. 

Nell’estate del 2008, ho ricevuto il mandato da alcune società fiduciarie del Liechtenstein di redigere un parere giuridico dell’uso da  parte delle autorità svizzere di dati sottratti illegalmente alle autorità di un Paese terzo.

Ecco alcuni risultati della mia perizia (ovviamente anonimizzati e previo accordo dei miei mandanti).

 PARERE GIURIDICO DI MASSIMA IN MATERIA FISCALE 

 mi viene posto il seguente problema:

-          tramite i suoi servizi segreti, uno Stato estero viene in possesso di un elenco di persone che possiedono patrimoni nel principato del Liechtenstein. Questi patrimoni non sono dichiarati alle autorità fiscali del paese dove i titolari sono tassati.

-          I servizi segreti stranieri spediscono in Svizzera i dati illegalmente raccolti. Dall’amministrazione federale delle contribuzioni questi dati giungono alle autorità fiscali dei vari cantoni. 

 La domanda è: le autorità fiscali cantonali e nazionali possono utilizzare dati rubati per far pagare al contribuente le imposte sottratte e le relative multe?

Il presente parere giuridico si basa sull’ipotesi che i dati forniti all’autorità fiscali Svizzere siano di origine palesemente e gravemente illegale.

L’intermediario finanziario del Liechtenstein, (fiduciario, banca, etc.) in quanto mandatario è obbligato a rendere conto al suo mandante (cliente) di tutte le informazioni importanti di sua conoscenza.  Tra di esse figura sicuramente la sottrazione da parte di un terzo non autorizzato delle generalità del titolare o dell’avente diritto del patrimonio depositato. L’intermediario finanziario è quindi obbligato per contratto a contattare immediatamente il suo cliente in caso di sottrazione e consegna a terzi non autorizzati di dati sensibili.  

 Risposta al quesito

Sentenza del Tribunale Federale Svizzero 2C.514/2007 del 2 ottobre 2007.  Si tratta del caso del fiduciario Herbert Batliner del principato del Liechtenstein. Un collaboratore di Batliner gli aveva rubato un CD, poi finito in mano dell’autorità fiscali tedesche, le quali lo trasmisero anche all’amministrazione federale delle contribuzioni, che a sua volta lo passò alle autorità fiscali del Canton Berna. In questa sentenza il Tribunale Federale non chiarisce se le autorità fiscali sottostanno a un divieto di utilizzazione delle prove raccolte illegalmente. Conferma però che il procedimento fiscale è retto dai medesimi principi del procedimento amministrativo ordinario e comporta i medesimi obblighi di informazione e di certificazione.

 Secondo il Tribunale Federale, poiché i fiduciari sono obbligati di rendiconto verso i loro mandanti, l’autorità di tassazione può esigere da loro i documenti fiscali non inoltrati spontaneamente dal contribuente. I fiduciari non sono sottoposti al segreto professionale. Per questo l’autorità fiscale può richiedere le informazioni che le mancano direttamente a loro. Nella fattispecie, le informazioni pervenute all’amministrazione federale delle contribuzioni non sottostavano al divieto di utilizzazione delle prove raccolte in modo illegale, poiché non si trattava di informazioni illegali. A ciò nulla muta che le informazioni siano state sottratte in Liechtenstein. La determinazione delle informazioni che sottostanno al divieto di utilizzazione delle prove raccolte illegalmente non dipende infatti dalla loro origine nazionale o internazionale. Con questo ragionamento, il Tribunale Federale ha potuto evitare di pronunciarsi sull’esistenza o meno in diritto svizzero del principio di inutilizzabilità delle prove raccolte illegalmente. Si tratta di un ragionamento bizantino.

Secondo un’altra sentenza del Tribunale Federale (DTF 134 III 59), le multe fiscali hanno un carattere eminentemente personale e quindi non possono essere recuperate come risarcimento danno presso il fiduciario (o la banca) che con la sua negligenza le ha provocate. Non è per nulla sicuro che i tribunali del Liechtenstein giudicherebbero nella stessa maniera.

Al contenzioso fiscale è applicabile la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché rientra nella definizione di contestazione di carattere civile. L’autorità fiscale è infatti suscettibile di adottare una sanzione. Secondo il Tribunale federale (DTF 131 I 272 cons. 3.2.3.3) il principio del fair trail contemplato dall’art. 6 CEDU, non conterrebbe nessun divieto generale di utilizzazione delle prove raccolte illegalmente, ma demanderebbe la questione alle singole legislazioni nazionali. Di conseguenza la CEDU non escluderebbe l’utilizzazione, in casi specifici, di un mezzo di prova raccolto illegalmente.

 Il mezzo di prova ottenuto in maniera illegale deve essere scartato sulla base di un bilancio degli interessi in gioco. Occorre che l’interesse giuridico all’eliminazione della prova illegale sia superiore a quello della ricerca della verità; più l’infrazione commessa è grave, più il bisogno di verità appare importante. Il Tribunale Federale manifesta quindi tolleranza di fronte all’utilizzazione delle prove raccolte in maniera illegale.

Questa visione è stata criticata da molti autori (cf. Hottelier Michel, Les droits de l’homme et la procédure pénale Suisse in RSDIE, Revue suisse de droit international et européen, 17e année, 3/2007, Schulthess, p. 493 a p. 506; Holenstein Daniel, Dürfen im Ausland illegal erworbene Beweismittel in schweizerischen Nachteuer-, Steuerstrafverfahren und in Rechtshilfeverfahren verwendet werden?, SteuerRevue Nr. 4/2008, p. 137).

Ciò non toglie che il futuro Codice di Procedura Penale svizzero contempli la medesima tolleranza verso le prove illegali.

È vero che l’ambito penale non è immediatamente e automaticamente assimilabile all’ambito fiscale, nemmeno al diritto penale fiscale.  Tuttavia i principi sono i medesimi, e la risposta va ricercata nell’interpretazione della gravità della sottrazione fiscale. Tutto dipende quindi da quale grado di gravità i tribunali attribuiscono alla sottrazione fiscale.

Per ora la Svizzera non offre assistenza alle autorità estere in materia di sottrazione o evasione fiscale, fatti salvi i casi di frode o truffa tributaria, cioè di sottrazione fiscale ottenuta tramite l’utilizzazione di documenti falsi o di raggiri particolarmente astuti.

Secondo l’art. 2 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), la richiesta straniera di assistenza deve essere rifiutata allorquando il procedimento straniero viola i principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o del patto internazionale sui diritti civili e politici.

La prassi dei paesi stranieri sembra incline a utilizzare le informazioni raccolte illegalmente per recuperare le sottrazioni fiscali e per multare i contribuenti sfuggiti al fisco.

Conclusioni

 A)                In base al precedente Batliner, non è escluso che le autorità tedesche trasmettano all’amministrazione federale della Confederazione e da questi alle amministrazioni fiscali cantonali le informazioni raccolte dai loro servizi segreti corrompendo un collaboratore della fiduciaria della LGT Liechtenstein.

B)                Con in mano simili informazioni, è molto probabile che l’autorità fiscale proceda alle sue indagini in vista di un recupero fiscale, senza porsi il problema dell’origine illegale delle informazioni ricevute.

C)               Qualora ciò accadesse, la manovra potrebbe essere contrastata sulla base dell’interpretazione autentica dell’art. 6 cpv. 1 CEDU. Anche nella peggiore delle ipotesi, la sottrazione fiscale non dev’essere considerata un’infrazione di una gravità tale da tollerare la commissione di reati penali gravi, quali la corruzione, la sottrazione di dati, per scoprire la verità.

D)               Non è per nulla sicuro che il Tribunale Federale accolga una simile opposizione.

SEGRETI RUBATI ALL’UBS Merz di nuovo in difficoltà

2010 febbraio 2

Una nuova vicenda si affaccia all’orizzonte. Dopo la HSBC che si era fatta rubare i nomi dei clienti da un suo informatico francese, ora a quanto pare anche l’UBS si trova in difficoltà poichè la Germania sta comperando per un paio di milioni di Euro gli indirizzi di 1′500 frodatori tedeschi che gli sono stati rubati dal computer.

La vicenda suscita una raccomandazione e due commenti:

  • La raccomandazione è che il segreto bancario prima di esistere nelle leggi deve esistere nelle policy interne di ogni istituto di credito. In questi anni le grosse banche svizzere sono finite in mano o a oligarchi tanto ambiziosi quanto incompetenti (uno per tutti, Marcel Ospel che con i suoi scherani ha portato sul lastrico l’UBS, una delle migliori banche del mondo), oppure a buro-tecnocrati iper specializzati, ma dalla lungimiranza più corta del loro naso. Che la lotta contro il Segreto bancario svizzero potesse essere affidata ai servizi segreti, lo si sapeva da anni; almeno da quando la Germania ha usato questi metodi per piegare il Liechtenstein. Eppure poche banche sono corse ai ripari, separando fisicamente i nomi dei clienti dal flusso informatico, oppure ritornando ai moduli cartacei per i dati sensibili.Perchè? Perché le rinunioni dei servizi di sicurezza interni delle banche erano dominate dai tecnocrati (i direttori generali non vi partecipano quasi mai), che per loro natura rispondono sempre che “è impossibile fare ciò che la macchina non può fare”. Alle persone che tengono assolutamente alla segretezza presso le banche elvetiche, non si può fare altro che raccomandare di chiedere esplicitamente ai loro consulenti la lista delle persone fisiche che hanno accesso ai loro dati; non importa di conoscere il nome e il cognome, ma il loro numero, la loro nazionalità e il loro domicilio. Ogni cliente di banca svizzera possiede contrattualmente il diritto di conoscere come viene attuato in pratica il segreto bancario che la legge e il contratto gli garantiscono. Più la catena delle persone a conoscenza dei nomi è lunga, più il rischio di distrazione dei dati è grande. Se poi queste persone abitano all’estero (e magari sono frontalieri come l’informatico che ha sottratto i dati alla succursale di Ginevra dell’HSBC) e sono stranieri, il segreto bancario diventa  un colabrodo. Non perchè soltanto gli svizzeri sono 0nesti, ma perchè nessuna nazione estera metterebbe in pratica le sanzioni penali comminate da un tribunale svizzero per violazione del segreto bancario. La  legge sul segreto bancario è efficace soltanto nei confronti di cittadini svizzeri con i legami famigliari in Svizzera da almeno due generazioni. Il signor Hervé Feliciani infatti se ne fa un baffo del procedimento penale del Ministero pubblico di Ginevra, tant’è vero che dalla vicina Costa azzurra non smette di rilasciare interviste a pagamento.
  • Il primo commento è che il governo svizzero manifesta nuovamente tutta la sua debolezza mentre il Ministro delle finanze Hans-Rudolf Merz reitera le sue figuracce  (ma nessuno gli impone le dimissioi). Al World Economic Forum di Davos si è vantato di avere risolto il contenzioso con la Francia imponendo la riconsegna della fotocopia (sic) delle liste dei clienti rubati alla HSBC di Ginevra, la garanzia che queste liste non verranno consegnate a paesi terzi e l’impegno a non chiedere assistenza giudiziaria. Fumo negli occhi, tant’è vero che la sua omologa Christiane Lafgarde si è subito affrettata a confermare che i procedimenti penali francesi vanno avanti. Infine l”impegno di non fornire i dati ai Paesi terzi è ridicolo, poichè non contiene l’impegno del ladro di non andare a rivenderli ai paesi interessati (e infatti i dati che la Germania si appresta a comperare provengono dallo stesso dischetto). Quando la stampa ha rivelato che anche la Germania stava per affidarsi agli spacciatori di indirizzi rubati, il Ministro Hans-Rudolf Merz – sentendo le titubanze del suo omologo tedesco- ha subito proclamato che l’amica Germania mai si sarebbe sporcata le mani con l’illegalità. È bastato un sondaggio d’opinione per spingere la Prima Ministra Angela Merkel a smentire pubblicamente il povero Merz.
  • Il secondo commento è che per combattere l’evasione fiscale, ogni Stato ha il diritto di fare come gli pare e gli svizzzeri non possono pretendere dagli altri la risoluzione dei problemi in cui loro stessi si sono cacciati  per la superbia dei loro dirigenti economici e politici.

Viaggio fantasma di Gysi da Tremonti

2010 gennaio 24

Siamo stati un po’ in silenzio questo inizio anno, poichè l’attualità è stata dominata dalla cronaca spicciola senza novità.

L’incredibile ABT (l’Associazione Bancaria Ticinese) fa spallucce raccontando che la maggioranza dei patrimoni amnistiati nell’ambito dello scudo fiscale sarebbe rimasta in svizzera (rimpatrio giuridico) oppure sarebbe già ritornata. Nessuno sa se è vero, oppure se si tratta di uno slogan per combattere la depressione. La verità starà nel mezzo.

Intanto Tremonti si è già rivolto a Bruxelles per fare le pulci all’applicazione dell’Euroritenuta. Scoprirà ciò che sa già; che le banche svizzere, austriache e lussemburghesi hanno sistematicamente raggirato il trattato europeo, travestendo i depositi con maschere esotiche per sfuggire alla tassa (ci è persino capitato  di vedere ultraottantenni stipulare un’assicurazione sulla vita, a premio unico uguale al loro patrimonio).

Un evento emblematico però c’è stato.

All’inizio dell’anno la Lega dei Ticinesi si è vantata di avere organizzato, grazie ai contatti con la Lega Nord (che in realtà se ne frega degli amici ticinesi) un incontro tra il Direttore Generale della Banca della Svizzera Italiana (gruppo Generali), nonchè Presidente dell’Associazione Svizzera della banche estere, Alfredo Gysi e il Ministro del Tesoro Giulio Tremonti.

Il quotidiano ticinese La Regione del 12 gennaio 2010 (pag. 11) racconta che il tema dell’incontro, confermato dall’Ambasciata Svizzera a Roma, sarebbe stato la tassa Rubik, cioè quella specie di Euroritenuta bis, tanto cara a Gysi, ma che non interessa a nessuno.

Questo incontro però non c’è stato; lo ha confermato lo stesso Tremonti.

Un’ulteriore dimostrazione della scarsa capacità dei dirigenti politici e della finanza svizzera di gestire l’attuale situazione.

Molti di loro già pensano che i bonus percepiti in  questi anni sono comunque sufficienti per una pensione dorata per loro e per le loro famiglie.

Buon Anno! Conferme e speranze per gli investitori nel 2010

2009 dicembre 31

Si chiude un anno pieno di segnali importanti per il 2010.

I dirigenti nazionali politici e quelli del sistema economico hanno superato indenni le onde telluriche provocate dal fallimento della Lehman Brothers.

Salvati dai soldi prestati loro dalla politica, i banchieri hanno ricominciato a incassare i bonus faraonici previsti da questo sistema, malgrado le performances insufficienti di loro istituti.

Non è andata nello stesso modo per i risparmiatori e gli investitori vittime della micidiale corsa al rialzo dei managers della finanza (gli “iniziati” come li definisce Jacques Attali).  Coinvolti loro malgrado nelle manovre avventate con la Lehman Brothers e la Kaupting Bank, finora hanno ricevuto una giustizia solo parziale e devono passare ai processi per il resto.

Nel caso della Kaupthing Bank,  le banche finanziatrici hanno praticato la politica del “e i cocci sono tuoi”: al pari del Credit Suisse, hanno concesso prestiti sproporzionati alla Kaupting Bank per poi riversarli a piccoli pezzettini nel portafoglio dei loro clienti (ignari dell’ammontare complessivo del prestito), guadagnandoci un sacco di soldi.

Quando la Kaupthing non ha più potuto restituire il prestito ed è fallita, le banche finanziatrici se ne sono lavate le mani accusando i loro clienti di aver fatto un cattivo investimento.

Quanto a Marcel Ospel  e agli altri dirigenti che hanno distrutto l’UBS portandola al fallimento (se non fosse intervenuta la Confederazione), il Ministero pubblico di Zurigo è stato di parola.

Ha deciso prima di Natale; un decreto di non luogo a procedere, che costituisce un assoluzione piena senza neppure l’inchiesta.

Qualche penalista sarcastico ha commentato che nel sistema giuridico svizzero è il Procuratore pubblico che crea i delinquenti, poichè può decidere da solo e insindacabilmente chi merita il tribunale e chi merita di godersi il malloppo sulle spiagge dorate dei paesi esotici.

“Un’enorme danno non costituisce indizio di reato”

si è semplicemente limitato a commentare il Peter Pellegrini, il Procuratore pubblico di Zurigo che ha riconsegnato Marcel Ospel al paradiso mondano della sua villa di Schwitz.

Incuranti delle reazioni degli investitori e dei cittadini elvetici, obbligati a sborsare di tasca propria ben 67 miliardi di franchi svizzeri, i dirigenti attuali dell’UBS hanno comunicato di conserva con il Ministero pubblico di non voler nulla intraprendere nè sul piano penale, nè su quello civile contro Marcel Ospel, Peter Kurer, Marcel Rohner e Peter Wuffli, cioè contro i loro predecessori che hanno portato sul lastrico l’UBS.

La giustificazione degli alti salari con l’enorme responsabilità assunta in contropartita dai beneficiari,  non sembra dunque stare in piedi.

“Wer mehr hat wird ihm gegeben

 (a chi piu ha gli verrà dato) dicono i tedeschi.

Infine la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (oggi HSBC Group) è la dimostrazione di quanto dicevamo sulla protezione del segreto bancario (ultimo punto in blu). La sua filiale di Ginevra si è fatta rubare decine di migliaia di nomi di clienti da un informatico frustrato impiegato da 8 anni.

Oltre alla legge occorre la tecnica; oggidì qualsiasi banca è esposta al furto dei dati se non conosce a fondo i propri impiegati (compresa la loro famiglia e il domicilio che deve essere in Svizzera) che hanno accesso al nome dei clienti; qualsiasi informatico è in grado di scaricare milioni di conti bancari in pochi secondi, ma non sembra che le banche siano già corse ai ripari con rigorosi protocolli di lavoro.

Non serve poi scandalizzarsi perchè il fisco francese ha reclutato l’informatico Hervé Falciani, impiegato presso la HSBC; ogni Stato usa i servizi segreti come meglio gli pare.

La Svizzera ha il raffreddore: non ha più una politica estera e ha perso quasi tutti i canali diplomatici con gli altri paesi; la vicenda dei due cittadini svizzeri tenuti in ostaggio in Libia lo dimostra; mentre i  politici si contendono l’onore di aver trovato la soluzione, nessuno è in grado di fare valere amicizie con paesi amici di Gheddafi quali l’Italia, la Spagna, la Francia, il Marocco etc. Recentemente un alto dirigente della Croce Rossa mi raccontava che durante una crisi simile, in cui erano coivolti cittadini italiani, era il Ministro degli esteri Giulio Andreotti in persona che telefonava a tutte le persone occupate nella liberazione, indipendentemente dal loro rango. Una capacità e un’autorità sconosciuta agl’ingessati ministri svizzeri.

In questa condizione di debolezza cronica è probabile che l’iniziativa per ancorare il segreto bancario nella costituzione venga insabbiata su pressione dei politici e dei banchieri, e che il sistema economico rimanga in balia degli eventi puntando tutto sull’immutata professionalità delle grandi banche nel mondo. Del resto, la fine del segreto bancario era largamente preannunciata (da noi il 4 marzo 2009).

Esaurito il filone svizzero-tedesco degli “uomini di stato”,  e nulla potendo sperare dagli svizzero-francesi (tantomeno dai ticinesi per l’amor di Dio), la Svizzera potrebbe finire per liquefarsi progressivamente nell’Europa.

Fallisce un’altra banca a Lugano

2009 dicembre 30

La Aston Bank SA di Via Clemente Maraini 1 a Lugano è fallita.

È tuttavia troppo presto per dire che ciò è capitato poichè il Ministro del tesoro italiano Giulio Tremonti ha svuotato la caverna di Ali Babà.

Già il 2 novembre, la Aston Bank aveva dovuto riconoscere di essere sottoposta ad amministrazione controllata da parte della FINMA , perchè una procedura penale aveva implicato alcuni suoi dirigenti.

Come incaricato d’inchiesta era stata designata la PricewaterhouseCoopers SA di Lugano.

Il fallimento è la conclusione ordinata dalla FINMA.

Chiude una banca a Lugano

2009 dicembre 29

La filiale della banca Sal Oppenheim di Lugano ha chiuso i battenti dopo appena un anno.

Non ha raggiunto gli obbiettivi anche a causa dello scudo fiscale.

La coincidenza con il trionfante annuncio di Tremonti sul risultato della sua “guerra ai paradisi fiscali” potrebbe lasciare presagire che questo fallimemto sia il primo di una lunga serie. 

Ma l’Oppenheim è troppo minuscola per costituire un esempio scientificamente significativo.

Quello che è certo invece è che, con la proroga dello scudo fîscale, il deflusso di capitali dal Ticino si avvicina (paurosamente) alla stima che abbiamo fornito.

12 539 Buon Natale da una Svizzera che non conta più nulla

2009 dicembre 25
di tutorossi

Buon Natale!

Questo blog, nato per assistere giuridicamente gli investitori vittime del fallimento della banca Lehman Brothers, doveva rimanere sul WEB un paio di mesi.

Un numero inaspettato di visitatori ci ha spinti a continuare.

Oggi, giorno di Natale dell’anno del Signore 2009,  registriamo ben 12′539 visite.

È un numero che ci onora se si considera che non facciamo un’informazione giornalistica. Non siamo in tempo reale e non ripetiamo ciò che già si trova, riprodotto migliaia di volte in rete.

Divulghiamo un informazione scientifica con l’intento di renderla accessibile a un pubblico di non specialisti. 

A un certo punto abbiamo inserito il contatore visibile in testa all’blog, per conoscere le provenienze dei nostri lettori.

Riceviamo vistite da 30 Paesi; Svizzera e Italia sono in testa a pari merito, seguiti da Stati Uniti, Inghilterra, Spagna Francia e Germania.

Ciò è notevole per un blog in lingua italiana.

Sappiamo che gli uffici giuridici di molte banche (non solo del Credit Suisse ma anche di Istituti italiani e americani) ci consultano regolarmente.

Nel 1990 già avevamo già scritto che è facile prevedere il futuro. Non avevamo inventato nulla, ma semplicemente analizzato le ricerche recenti.

Uno studio rigoroso, fondato su basi scientifiche solide e coerenti, permette di prevedere quello che sta per capitare.  Basta spingere la logica oltre i giorni che passano.

È capitato più volte in questo blog.

Se volete una dimostrazione,  leggete cosa scrivevo il 26 luglio a proposito dell’ingenuità di pensare che la Svizzera sia ancora in grado di proporre una modifica dell’euroritenuta, allorquando gli altri Paesi vogliono soltanto distruggere il segreto bancario; poi guardate l’ultimo scontro Italia / Svizzera di pochi giorni fa, dove un’imbestialito (di nuovo non completamente fuori strada) Tremonti le ha cantate a un imbambolato Merz.

“Nessun negoziato finchè la Svizzera mantiene il segreto bancario.  Distruggete il segreto bancario  e restituiteci i nostri capitali. Dopo se ne riparla!”

Quasta è la musica cantata in Europa.

È sorprendente che in questo clima ci siano ancora Direttori di banca che si ostinano a proporre la nuova euroritenuta da loro inventata che nessuno prende su serio (la tassa Rubik).

Per la Svizzera il futuro contiene il pessimismo. Non perchè gli altri Paesi ci attaccano, bensì perchè la classe dirigente politica ed economica non sta facendo nulla, e comincia a pensare di salvare soltanto sè stessa.

Molti direttori generali di banche estere che stanno abbandonando la Svizzera (la Dresdner Bank lo ha già fatto) sorridono di nascosto; la vendita delle loro banca porterà nelle loro tasche milioni di franchi; infatti è noto che non si può vendere una banca contro l’opinione del management, e i direttori monetizzano molto caro il loro necessario consenso.

L’interesse individuale prima di quello generale.

In Ticino l’Associazione delle Banche Ticinesi (ABT) non ha fatto nulla. Non un gruppo di riflessione. Non un’analisi strategica su come contrastare gli attacchi esterni. Una campagna stampa estemporanea che è scivolata via come l’acqua sulle piume dell’oca.

In queste condizioni, il volonteroso Renzo Respini non può fare miracoli.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha improvvisato un incontro mediatico con politici e banchieri, per poi celarsi dietro la competenza federale.

A livello federale, il ministro delle finanze Hans-Rudolf Merz – che avrebbe già dovuto fare fagotto dopo le gaffes con Gheddafi – ha tranquillamente affermato che il suo anno di Presidenza della Confererazione si chiude con un bilancio positivo; due svizzeri in ostaggio in Libia per molti anni ancora, l’umiliazione subita da Tremonti, la crisi diplomatica con la Francia dopo il furto della clientela della HSBC, … chi si accontenta gode.

Tuttavia la sua intervista nel serioso FINAN Z und WIRTSCHAFT di questa settimana gli garantisce la rielezione; ha promesso di non tassare i bonus dei dirigenti bancari, e la classe politica lo lascia al suo posto per non scompaginare gli accordi informali sulla futura composizione del governo federale.

Ma neppure l’Italia avrà vita facile.

Ci sono gravi segnali di sudamericanizzazione.

Gente torturata e uccisa in carcere. Il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi che afferma che l’economia del Sud-Italia è stabilmente dominata dalla criminalità organizzata.

Il 26 novembre 2009, davanti al Presidente Napolitano, Mario Draghi ha proclamato

“Grava su ampie parti del nostro Sud – ha detto Draghi – il peso della criminalità organizzata. Essa infiltra le pubbliche amministrazioni, inquina la fiducia fra i cittadini, ostacola il funzionamento del libero mercato concorrenziale, accresce i costi della vita economica e civile”.

Non sarà dunque facile mettere in piedi servizi finanziari efficienti per gestire gli enormi capitali rimpatriati.

Allora i soldi torneranno nelle banche svizzere, dove le competenze rimangono di altissimo livello.

BUON NATALE!

Scudo fiscale ultimo atto. Panico per una proroga

2009 dicembre 15

Come farsi male con le proprie manine.

Nell’ultimo giorno dello scudo fiscale, Tremonti può orgogliosamente trionfare.

Contrariamente ai precedenti scudi del 2001 e del 2003 che sottrassero alle banche ticinesi 25 / 30 miliardi di franchi questa volta, se non di bagno di sangue, si può certamente parlare di forte emorragia.

Dalla piazza finanziaria ticinese sono fuggiti almeno 135 miliari di franchi.

Tuttavia questa emorragia non è stata provocata dal Ministro del Tesoro italiano Giulio Tremonti, che era già al governo anche durante le precedenti amnistie, bensì dagli Svizzeri, o meglio dalla classe dirigente svizzera e ticinese, debole ed insicura ma arroccata al potere politico come una pianta parassitaria.

Sono i segnali della classe dirigente svizzera dopo lo scandalo UBS ad avere fatto precipitare la situazione.  Il Presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz (ex uomo UBS) ha ceduto a tutte le pressioni internazionali mandando un segnale di disponibilità a denunciare i clienti delle banche svizzere (anche se ciò non avverrà cosi tanto facilmente).

Il Consiglio di Stato (governo) del cantone Ticino, che si era tanto vigorosamente quanto giustamente opposto al licenziamento di 300 operai alle Officine delle Ferrovie Federali Svizzere di Bellinzona, non ha fatto nulla per difendere i posti di lavoro della piazza finanziaria di Lugano (se non gesticolare e alla fine chiedere – come sempre – 50 milioni di elemosina a Berna).

Ora, tutti temono che, se la fame vien mangiando, una proroga fino ad aprile dello scudo servirà a  scrollare l’albero dai suoi ultimi frutti

Kauphing bank; ecco i formulari del Credit Suisse

2009 dicembre 14

Il Credit Suisse ha inviato ai clienti le seguenti lettere, che a noi sembrano uno scaricabarile illegittimo. Già avevamo scritto che sulla Kaupting bank, il Credit Suisse se ne lava le mani.  Infatti i clienti, da soli non avrebbero mai potuto comperare i prodotti della Kaupthing bank, poichè non sono  presenti sul mercato dei titoli.

Attenzione però che il prestito era un Private placement (in parole povere il Credit Suisse ha prestato con i capitali propri una somma enorme alla Kaupthing che poi ha “ritagliato” in piccoli pezzettini e ha distirbuito sui conti dei suoi clienti, guadagnandoci; ora il Credit Suisse dice a questi medesimi suoi clienti: “arrangiatevi; avere voluto prestare i vostri soldi alla banca islandese? Ora andate su a recuperarli nel fallimento, se rimarrà qualcosa”).

Lettera ai depositanti                                                               Term.risposta: 27.11.2009

Procedure concordataria: Informazioni sull’insinuazione di crediti vantati nei confronti della KAUPTHING BANK HF

Gentile cliente,

nel suo deposito sono custoditi prestiti o altri prodotti emessi della KAUPTHING BANK HF (di seguito “KAUPTHING”). Sulla scia della crisi dei mercati finanziari, la KAUPTHING si è trovata in gravi difficoltà economiche e il 24.11.2008 è stata posta sotto il controllo statale. Il 25.05.2009 il tribunale distrettuale di Reykjavik competente in materia ha nominato il cosiddetto Winding-up Board for KAUPTHING HF (di seguito Winding-up Board) che si occupa dello svolgimento della procedure concordataria. Con la presente desideriamo informarla sugli sviluppi della procedura fallimentare a carico della KAUPTHING in Islanda.

Il Winding-up Board invita i creditori della KAUPTHING a insinuare le proprie pretese (“claims”) entro e non oltre il 30.12.2009. Le notificazioni pervenute dopo tale termine non saranno più prese in considerazione nell’ambito della procedura concordataria concernente la KAUPTHING. Inoltre, il Winding-up Board ha deciso che ogni credito risultante da un prestito/prodotto KAUPTHING deve essere munito di un cosiddetto codice di blocco (“Blocking Number”) assegnato elle banche depositarie dalle camere di compensazione. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet www.kaupthing.com al paragrafo FAQ.

Se desidera notificare i crediti direttamente al Winding-up Board, la preghiamo di richiedere al suo consulente alla clientela un codice di blocco che dovrà poi comunicare al Winding-up Board nell’ambito della procedura di insinuazione dei crediti.

Siamo lieti di assisterla nel processo di insinuazione dei crediti risultanti dei suddetti prestiti/prodotti custoditi presso la nostra banca. A tal fine le inviamo in allegato il modulo di richiesta (di seguito “Claim Form for Bonds”) in inglese, pubblicato dal Winding-up Board, unitamente ad una lettera di accompagnamento.

Se desidera notificare i suoi crediti con il nostro supporto, la preghiamo di inviarci il “Claim form for Bonds” ivi allegato, debitamente compilato e firmato, unitamente alla lettera di accompagnamento anch’essa firmata, entro 27.11.2009.

SENZA ISTRUZIONI DA PARTE VOSTRA NON SARÀ INTRAPRESA ALCUNA AZIONE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA CONTRO LA KAUPTHING IN RIFERIMENTO AI PRESTITI / PRODOTTI DA LEI DETENUTI.

Se intende avvalersi del supporto del Credit Suisse AG per l’insinuazione dei crediti, i prestiti/prodotti summenzionati, attualmente custoditi nel vostro deposito, saranno da noi bloccati in seguito alla ricezione dalla vostra domanda al fine di garantire il regolare svolgimento dalla procedure.

Modalità di compilazione del “Claim form for Bonds”

Nella sezione “Claimant” la preghiamo di inserire il propio nome e indirizzo.

Nella sezione “Payment instructions” è necessano inserire le coordinate bancarie per il versamento di eventuali ricavi derivanti dalla procedura fallimentare. Se desidera ricevere un’eventuale distribuzione di liquidazione sul suo conto Credit Suisse AG, la preghiamo di indicare nel cameo “Swift No./BIC No.”, oltre al numeno di conto, anche il numero SWIFT CRESCHZZ80A e il codice BIC 4835. Il codice IBAN è riportato sul suo estratto conto.

Nella sezione “Bond Information” occorre inserire i dati relativi al prestito/ prodotto quale, ad esempio, il codice internazionale (“ISIN”) o il numero di valore americano (“CUSP”) nel cameo “ISIN/CUSIP of Bond”. Le informazioni corrispondenti sono disponibill nel margine superiore dalla presente lettera sotto “Il vostro avere in deposito”. La preghiamo inoltre di indicare la data di scadenza (“Maturity date”) e la valuta nella quale è stato emesso il prodotto di investimento (“Currency of Bond”).

Provvederemo a registrare per voi sul “Claim form” (cameo “Blocking Number”) tutti i dati necessari niguardanti il codice di blocco.

Nella sezione seguente “Claim Information” soul “Claim Form for Bonds” è riportato l’importo dei crediti vantati nei confronti dalla KAUPTHING. Vi preghiamo di indicare nella colonna “Principal Claimed” (campo “Unsecured”) della tabella l’ammontare del rimborso del prestito. Sulla base di questo dato calcoleremo, dopo aver ricevuto it Claim form, gli interessi corrispondenti e compileremo gli appositi campi (“Interest claimed…”, “Cost claimed…”). Dopodiché calcoleremo per lei l’importo totale del credito e lo riporteremo nel campo “Total amount of claim”.

Il campo seguente “Provide details of any factors that might affect the claim” va compilato soltanto nel caso in cui si desideri insinuare crediti diversi da quello menzionato nella presente lettera nei confronti della KAUPTHING o si desideri compensarli con un credito esistente. In tal caso la preghiamo di comprendere che non possiamo assisterla nell’insinuazione di altri crediti che non risultano dai prestiti/prodotti menzionati nella presente lettera.

Vi preghiamo infine di firmare il modulo nel campo corrispondente “Signed” indicando la data nel campo “Date”.

Per ulteriori informazioni sulla procedure concordataria e l’esame delle domande pervenute da parte del “Winding-up Board”, si rinvia al sito web della KAUPTHING www.kaupthing.com.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla procedura di insinuazione dei crediti, non esiti a contattare il suo consulente alla clientele.

Qui di seguito il modello di insinuazione dei crediti nel fallimento della Kaupthing suggerito dal Credit Suisse

Ordine /

Risposta                                                               Term.risposta: 27.11.2009

 Insinuazione di crediti nella procedura concordataria concernente KAUPTHING BANK HF
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Il mio/nostro avere in deposito in data 12.11.2009

Mi riferisco/Ci riferiamo alla vostra lettera in merito all’oggetto summenzionato e vi invio/inviamo in allegato il. modulo per la notifica dei crediti (Claim Form for Bonds), debitamente compilato e firmato, nell’ambito della procedura concordataria concernente la KAUPTHING BANK HF.

Con la presente incarico/incarichiamo espressamente il Credit Suisse AG di inoltrare il “Claim Form for Bonds” allegato, sul quale figurano il mio/nostro nome, coordinate bancarie e indirizzo, all’autorità competente in materia di liquidazione a Reykjavik, Islanda.

…………………………                                                                  ………………………..
Luogo, data                                                                                   Firma

Osservazione: Se desidera ricevere un’eventuale distribuzione di liquidazione sul suo conto Credit Suisse AG, la preghiamo di indicare nel “Claim Form for Bonds” il numero SWIFT CRESCHZZ80A e il codice BIC 4835. Il codice IBAN è riportato sul suo estratto conto. Per ulteriori informazioni in merito, la invitiamo a consultare il suo consulente alla clientela.